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PROCEDURA


La Mediazione si introduce con una domanda ad un Organismo iscritto ad un elenco tenuto, aggiornato e vigilato dal Ministero della Giustizia, e quindi a tal fine autorizzato ad operare. MFSD è iscritto al n. 903 di tale elenco dal 2012.

DOVE

La Mediazione si avvia depositando una domanda ad un Organismo, con sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Al fine di individuare la competenza territoriale, raccomandiamo di rivolgersi ad un avvocato iscritto all'Albo.  

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Tuttavia, la legge consente alle parti di scegliere un Organismo di Mediazione, che ha sede fuori dalla giurisdizione o competenza territoriale del Tribunale avanti il quale potrebbe svolgersi la causa, come MFSD, al quale le parti possono rivolgersi nei seguenti casi (di deroga alla giurisdizione competenza territoriale):

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  • domanda congiunta delle parti 

  • esistenza di una clausola contrattuale di mediazione che indichi genericamente un Organismo di Mediazione o specificatamente MFSD

  • domanda di una parte e accettazione dell'altra parte dell'invito a presentarsi avanti a MFSD.

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COME

Le domande di mediazione e le adesioni della parte convocata possono essere presentate con una delle seguenti modalità alternative:

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  • online, a mezzo della nostra piattaforma, registrandosi qui

  • via pec all'indirizzo mfsd@legalmail.it

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E' rilasciata quietanza del deposito con l'assegnazione del numero di iscrizione nel Registro degli Affari in Mediazione.

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In caso di più domande, la mediazione si svolgerà avanti l’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.

 

Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data e ora del deposito.

DURATA

La Mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di 3 mesi, prorogabili di altri 3 mesi, per accordo scritto delle parti. Trattandosi di materia disponibile, le parti possono decidere di differire gli incontri e anche di consentire la prosecuzione dela procedura oltre il termine massimo semestrale previsto dalla legge, senza incorrere in nullità. 

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Ogni causa civile ordinaria ha una pausa iniziale che va dalla notificazione dell'atto di citazione al convenuto alla prima vera udienza di oltre 120 giorni in media nazionale.

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La Mediazione consente di svolgere il tentativo di conciliazione anche in parallelo rispetto all’avvio della causa in Tribunale, e quindi senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria.

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La Mediazione non è sospesa durante il periodo delle cosiddette ferie giudiziarie (dal 1° al 30 agosto).

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Il tempo impiegato per lo svolgimento della Mediazione non è computabile ai fini della verifica della durata ragionevole del processo. 
 

RISERVATEZZA

Chiunque (avvocati o altri rappresentanti professionali delle parti, mediatore, co-mediatore, consulente tecnico nella mediazione, tirocinanti, responsabile e segreteria dell’organismo di mediazione) partecipi al procedimento di mediazione è, per legge e per deontologia, tenuto all'obbligo di riservatezza.

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Salvo espressa rinunzia delle parti, sono riservate:

  • le illustrazioni delle questioni

  • le proposte e controproposte delle parti

  • i riconoscimenti reciproci che ciascuno possa fare nel corso della negoziazione

  • le motivazioni delle proposte o dei dinieghi

  • le dichiarazioni rese

  •  le informazioni acquisite

  • i documenti prodotti

  • i verbali e la transazione

PRIMO INCONTRO

Il primo incontro è una riunione di mediazione effettiva e dunque le parti dovranno essere presenti e dovranno cooperare “in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse”.

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Sarà importante pertanto che i professionisti che assistono le parti nella procedura preparino i propri assistiti alla mediazione, individuando chiaramente e analizzando anticipatamente:

a) le fasi della strategia negoziale che intendono adottare,

b) il cosiddetto “punto di rottura” della mediazione, i margini estremi della negoziabilità e 

c) i rischi e i costi processuali di una eventuale scelta di concludere negativamente la procedura.

MANCATA PARTECIPAZIONE

La mancata partecipazione al primo incontro di mediazione non è senza conseguenze.

 

Nelle mediazioni facoltative, se la parte convocata non partecipa senza un giustificato motivo, il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio.

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Nelle mediazioni obbligatorie, se la parte convocata non partecipa, il Giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrate del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. 

INCONTRI
SUCCESSIVI

Concluso il primo incontro, le parti, d'intesa col Mediatore e l'Organismo, concorderanno liberamente le date e la durata dei successivi incontri.

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Il Mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione alla lite.

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Il Mediatore è autorizzato a tenere incontri separati e congiunti con le parti.

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Alcune fasi della Mediazione possono svolgersi, previo consenso di tutti le parti, telefonicamente, su indicazione del Mediatore.

CONSULENZA
TECNICA

Se le parti, anche su indicazione del Mediatore, ritengano che le questioni trattate abbiano necessità di approfondimenti tecnici, possono nominare un Esperto, anche non iscritto nelle liste del Tribunale, pagando, in via solidale, i conseguenti costi.

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Al momento della nomina dell'Esperto, le parti:

  • concordano il quesito, il costo e la sua ripartizione, le modalità e i tempi di svolgimenti, e

  • possono convenire la producibilità o inutilizzabilità (riservetezza) in giudizio della sua relazione. In tal caso, la relazione, se prodotta, è valutata dal Giudice per la libera formazione del proprio convincimento.

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