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MATTERS

O

MANDATORY

  • Condominio

  • Diritti reali

  • Divisione

  • Successioni ereditarie

  • Patti di famiglia

  • Locazione

  • Comodato

  • Affitto di aziende

  • Risarcimento danni derivante da responsabilità medica e sanitaria

  • Risarcimento  danni da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità

  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari

  • Associazione in partecipazione

  • Consorzio

  • Franchising

  • Contratto d'Opera

  • Contratto di Rete

  • Somministrazione

  • Società di persone

  • Subfornitura

F

VOLUNTARY

In tutte le materia non menzionate nell'elenco qui a sinistra la Mediazione è volontaria

TYPES

C

BY CLAUSE

Se il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o di conciliazione, il tentativo è obbligatorio e se non risulta esperito, il Giudice o l'Arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, sospende il processo e assegna alle parti un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine.

Le parti sono libere di indicare di concordare l'individuazione di un organismo diverso da quello indicato nel contratto, lo statuto o atto costitutivo.

​

D

COURT-REFERRED

La Mediazione può essere ordinata e motivata dal Giudice:

  • valutata la natura della controversia

  • valutato lo stato dell'istruttoria

  • valutato il comportamento delle parti ed ogni altra circostanza

  • fino al momento della precisazione delle conclusioni

  • anche in sede di giudizio di appello

HELP DESK

 

Nelle controversie dove il tentativo di mediazione è facoltativo le parti possono farsi assistere da un professionista e MFSD raccomanda di conferire incarico.

 

Nelle controversie dove il tentativo di mediazione è obbligatorio, le parti devono farsi assistere da un avvocato iscritto all'albo.

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Gli avvocati, all'atto del conferimento dell'incarico, hanno l'obbligo di informare, per iscritto e in modo chiaro, il cliente:

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  • della facoltà (in caso di controversia in materia di proprietà industriale o intellettuale) di avvalersi del procedimento di mediazione e delle relative agevolazioni fiscali

  • dell'obbligo, nel caso in cui la controversia in materia di proprietà industriale o intellettuale è sorta su una materia obbligatoria, o su un rapporto regolato da un contratto nel quale è inserita una clausola che preveda il preventivo esperimento del procedimento di mediazione (o definito anche di conciliazione).

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Dal punto di vista civilistico, l'informativa, sottoscritta dal cliente, deve essere allegata all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio, pena l'annullabilità dell'incarico.

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Dal punto di vista deontologico (art. 27, comma 3, Codice Deotologico Forense), l'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge, pena l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

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