MATTERS
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MANDATORY
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Condominio
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Diritti reali
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Divisione
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Successioni ereditarie
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Patti di famiglia
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Locazione
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Comodato
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Affitto di aziende
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Risarcimento danni derivante da responsabilità medica e sanitaria
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Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità
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Contratti assicurativi, bancari e finanziari
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Associazione in partecipazione
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Consorzio
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Franchising
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Contratto d'Opera
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Contratto di Rete
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Somministrazione
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Società di persone
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Subfornitura
TYPES
C
BY CLAUSE
Se il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o di conciliazione, il tentativo è obbligatorio e se non risulta esperito, il Giudice o l'Arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, sospende il processo e assegna alle parti un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine.
Le parti sono libere di indicare di concordare l'individuazione di un organismo diverso da quello indicato nel contratto, lo statuto o atto costitutivo.
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HELP DESK
Nelle controversie dove il tentativo di mediazione è facoltativo le parti possono farsi assistere da un professionista e MFSD raccomanda di conferire incarico.
Nelle controversie dove il tentativo di mediazione è obbligatorio, le parti devono farsi assistere da un avvocato iscritto all'albo.
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Gli avvocati, all'atto del conferimento dell'incarico, hanno l'obbligo di informare, per iscritto e in modo chiaro, il cliente:
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della facoltà (in caso di controversia in materia di proprietà industriale o intellettuale) di avvalersi del procedimento di mediazione e delle relative agevolazioni fiscali
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dell'obbligo, nel caso in cui la controversia in materia di proprietà industriale o intellettuale è sorta su una materia obbligatoria, o su un rapporto regolato da un contratto nel quale è inserita una clausola che preveda il preventivo esperimento del procedimento di mediazione (o definito anche di conciliazione).
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Dal punto di vista civilistico, l'informativa, sottoscritta dal cliente, deve essere allegata all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio, pena l'annullabilità dell'incarico.
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Dal punto di vista deontologico (art. 27, comma 3, Codice Deotologico Forense), l'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge, pena l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.