MATTERS

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MANDATORY
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Condominio
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Diritti reali
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Divisione
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Successioni ereditarie
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Patti di famiglia
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Locazione
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Comodato
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Affitto di aziende
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Risarcimento danni derivante da responsabilità medica e sanitaria
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Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità
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Contratti assicurativi, bancari e finanziari
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Associazione in partecipazione
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Consorzio
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Franchising
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Contratto d'Opera
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Contratto di Rete
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Somministrazione
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Società di persone
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Subfornitura
TYPES

C
BY CLAUSE
Se il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o di conciliazione, il tentativo è obbligatorio e se non risulta esperito, il Giudice o l'Arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, sospende il processo e assegna alle parti un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine.
Le parti sono libere di indicare di concordare l'individuazione di un organismo diverso da quello indicato nel contratto, lo statuto o atto costitutivo.
HELP DESK
Nelle controversie dove il tentativo di mediazione è facoltativo le parti possono farsi assistere da un professionista e MFSD raccomanda di conferire incarico.
Nelle controversie dove il tentativo di mediazione è obbligatorio, le parti devono farsi assistere da un avvocato iscritto all'albo.
Gli avvocati, all'atto del conferimento dell'incarico, hanno l'obbligo di informare, per iscritto e in modo chiaro, il cliente:
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della facoltà (in caso di controversia in materia di proprietà industriale o intellettuale) di avvalersi del procedimento di mediazione e delle relative agevolazioni fiscali
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dell'obbligo, nel caso in cui la controversia in materia di proprietà industriale o intellettuale è sorta su una materia obbligatoria, o su un rapporto regolato da un contratto nel quale è inserita una clausola che preveda il preventivo esperimento del procedimento di mediazione (o definito anche di conciliazione).
Dal punto di vista civilistico, l'informativa, sottoscritta dal cliente, deve essere allegata all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio, pena l'annullabilità dell'incarico.
Dal punto di vista deontologico (art. 27, comma 3, Codice Deotologico Forense), l'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge, pena l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.
