
📻 Radio Città del Capo: quando anche il silenzio di un nome a dominio può costituire mala fede
dalla redazione di Cooling-Off, rivista digitale di MFSD
La decisione MFSD n. 9/2026: marchi anteriori, assenza di interessi legittimi e rilevanza del passive holding nelle dispute sui domini .it.
Un nome a dominio può essere registrato e utilizzato in mala fede anche quando non ospita alcun sito internet? È questo il principale interrogativo affrontato nella decisione n. 9/2026 del 2 settembre 2026, pronunciata dall’Esperta Fulvia Sangiacomo nell’ambito della procedura di riassegnazione amministrata da MFSD – ADR Centre and Academy.
La controversia ha contrapposto ISPIRA S.r.l. a Magellano Tech Solutions S.r.l., assegnataria dal 9 settembre 2025 del dominio radiocittadelcapo.it.
La Ricorrente ha rivendicato i propri diritti sul marchio italiano “RADIO CITTÀ DEL CAPO”, registrato nel 2021, e sulla storica denominazione dell’omonima emittente radiofonica indipendente bolognese, nata nel 1987. L’utilizzo del dominio risultava documentato sin dagli anni 2000 attraverso le archiviazioni della Wayback Machine.
Il primo elemento di interesse riguarda l’identità tra marchio e dominio. L’Esperta chiarisce che, anche in presenza di un marchio figurativo, la componente denominativa può rappresentare il nucleo distintivo prevalente. La sua riproduzione integrale nel dominio, senza considerare l’estensione tecnica “.it”, soddisfa il requisito dell’identità o confondibilità previsto dal Regolamento Dispute.
Il secondo profilo riguarda la prova dell’assenza di diritti o interessi legittimi. La Resistente, pur regolarmente informata, non ha presentato replica. La decisione conferma l’orientamento secondo cui è sufficiente che la Ricorrente fornisca una prova prima facie dell’assenza di un titolo legittimante, spettando al registrante confutare gli elementi allegati e dimostrare eventuali propri diritti. Nel caso concreto, non emergevano autorizzazioni, collegamenti commerciali o altri elementi idonei a giustificare la registrazione.
Il passaggio più significativo riguarda tuttavia la mala fede e il cosiddetto passive holding.
Il dominio non conduceva ad alcun sito attivo. Eppure, secondo l’Esperta, la semplice detenzione passiva può costituire un elemento dal quale desumere la mala fede quando si accompagna a circostanze convergenti: anteriorità e notorietà del marchio, peculiarità del segno, assenza di interessi legittimi ed effetto impeditivo nei confronti dell’avente diritto.
La denominazione “RADIO CITTÀ DEL CAPO”, infatti, non rappresenta un’espressione generica, ma identifica storicamente una specifica realtà radiofonica. La sua registrazione da parte di un soggetto estraneo rendeva poco plausibile una scelta casuale e impediva alla Ricorrente di utilizzare il corrispondente dominio .it.
La decisione valorizza inoltre il ruolo della memoria digitale come strumento probatorio: archivi web, documentazione storica e presenza online possono contribuire a dimostrare l’anteriorità e la riconoscibilità di un segno distintivo.
Accertata la sussistenza dei tre requisiti regolamentari, l’Esperta ha disposto il trasferimento di radiocittadelcapo.it a ISPIRA S.r.l.
Il principio che emerge è particolarmente rilevante: la disponibilità tecnica di un dominio non coincide necessariamente con la legittimità della sua registrazione, così come la sua inattività non esclude, di per sé, la mala fede.
Perché, nella tutela dell’identità digitale, non conta soltanto ciò che un dominio comunica, ma anche ciò che la sua registrazione impedisce ad altri di comunicare.
Testo integrale della Decisione qui: https://abc98a64-7509-4a80-963d-8539651ec803.filesusr.com/ugd/ec797a_1087b3dc76234cb7bfd8ac3966063664.pdf
Per informazione sulla procedura, tempi e costi, visita: https://www.mfsd.it/copia-di-dispute-domini
Oppure invia una email a: responsabile@mfsd.it



