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PROCEDURA


La Mediazione si introduce con una domanda ad un Organismo iscritto ad un elenco tenuto, aggiornato e vigilato dal Ministero della Giustizia, e quindi a tal fine autorizzato ad operare. MFSD è iscritto al n. 903 di tale elenco dal 2012.

DOVE

La Mediazione si avvia depositando una domanda ad un Organismo, con sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Al fine di individuare la competenza territoriale, raccomandiamo di rivolgersi ad un avvocato iscritto all'Albo.  

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Tuttavia, la legge consente alle parti di scegliere un Organismo di Mediazione, che ha sede fuori dalla giurisdizione o competenza territoriale del Tribunale avanti il quale potrebbe svolgersi la causa, come MFSD, al quale le parti possono rivolgersi nei seguenti casi (di deroga alla giurisdizione competenza territoriale):

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  • domanda congiunta delle parti 

  • esistenza di una clausola contrattuale di mediazione che indichi genericamente un Organismo di Mediazione o specificatamente MFSD

  • domanda di una parte e accettazione dell'altra parte dell'invito a presentarsi avanti a MFSD.

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COME

Le domande di mediazione e le adesioni della parte convocata possono essere presentate con una delle seguenti modalità alternative:

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  • online, a mezzo della nostra piattaforma, registrandosi qui

  • via pec all'indirizzo mfsd@legalmail.it

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E' rilasciata quietanza del deposito con l'assegnazione del numero di iscrizione nel Registro degli Affari in Mediazione.

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In caso di più domande, la mediazione si svolgerà avanti l’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.

 

Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data e ora del deposito.

DURATA

La Mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di 3 mesi, prorogabili di altri 3 mesi, per accordo scritto delle parti. Trattandosi di materia disponibile, le parti possono decidere di differire gli incontri e anche di consentire la prosecuzione dela procedura oltre il termine massimo semestrale previsto dalla legge, senza incorrere in nullità. 

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Ogni causa civile ordinaria ha una pausa iniziale che va dalla notificazione dell'atto di citazione al convenuto alla prima vera udienza di oltre 120 giorni in media nazionale.

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La Mediazione consente di svolgere il tentativo di conciliazione anche in parallelo rispetto all’avvio della causa in Tribunale, e quindi senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria.

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La Mediazione non è sospesa durante il periodo delle cosiddette ferie giudiziarie (dal 1° al 30 agosto).

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Il tempo impiegato per lo svolgimento della Mediazione non è computabile ai fini della verifica della durata ragionevole del processo. 
 

PRIMO INCONTRO

Il primo incontro è una riunione di mediazione effettiva e dunque le parti dovranno essere presenti e dovranno cooperare “in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse”.

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Sarà importante pertanto che i professionisti che assistono le parti nella procedura preparino i propri assistiti alla mediazione, individuando chiaramente e analizzando anticipatamente:

a) le fasi della strategia negoziale che intendono adottare,

b) il cosiddetto “punto di rottura” della mediazione, i margini estremi della negoziabilità e 

c) i rischi e i costi processuali di una eventuale scelta di concludere negativamente la procedura.

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