
🍺11paralleli.it: il dominio scaduto, il marchio anteriore e la riassegnazione a CONAD
dalla redazione di Cooling-Off, Rivista Digitale edita da MFSD
La controversia relativa al nome a dominio 11paralleli.it trae origine dalla procedura di riassegnazione promossa da CONAD – Consorzio Nazionale Dettaglianti Società Cooperativa nei confronti di ENIGMI S.r.l. e decisa il 4 agosto 2026 dall’Esperto Alessio Canova. CONAD ha fondato il proprio reclamo sui diritti anteriori derivanti dai marchi italiano e dell’Unione europea “11 PARALLELI”, utilizzati sin dal 2020 per contraddistinguere una linea di birre, oltre che sulla precedente titolarità del dominio 11paralleli.it. La registrazione del dominio da parte della Resistente era infatti intervenuta dopo il mancato rinnovo da parte della Ricorrente.
Il primo profilo esaminato dal Collegio ha riguardato l’identità o confondibilità tra il nome a dominio e i segni distintivi anteriori. Sul punto, la decisione rileva che 11paralleli.it corrisponde esattamente al marchio denominativo italiano “11 PARALLELI” e alla componente verbale del marchio figurativo dell’Unione europea di titolarità di CONAD. La stessa Resistente non aveva contestato tale coincidenza. Il requisito previsto dall’art. 3.6, primo comma, lett. a), del Regolamento Dispute è stato pertanto ritenuto pienamente integrato.
Particolarmente articolata è l’analisi relativa all’assenza di diritti o interessi legittimi della Resistente, il secondo requisito. ENIGMI aveva sostenuto che il dominio rientrasse in un più ampio “progetto commerciale unitario” relativo a dodici differenti tipologie di birre. Il Collegio ha però escluso che tale circostanza potesse fondare un utilizzo in buona fede, valorizzando il fatto che la Resistente fosse già a conoscenza dell’esistenza della linea di birre “11 PARALLELI” di CONAD e dei relativi diritti di marchio. Inoltre, il dominio veniva utilizzato per reindirizzare gli utenti verso un sito che commercializzava birre contraddistinte da marchi differenti, circostanza ritenuta incompatibile con un uso commerciale legittimo privo dell’intento di sviare la clientela.
Il terzo requisito, relativo alla registrazione e all’uso in mala fede, costituisce il nucleo più significativo della decisione. Il Collegio ha attribuito particolare rilievo ad alcuni elementi di fatto considerati pacifici: la conoscenza, almeno dal 12 febbraio 2026, della linea di birre “11 PARALLELI” di CONAD, la consapevolezza dell’esistenza dei relativi marchi e l’utilizzo del dominio per indirizzare gli utenti verso un sito che offriva prodotti concorrenti. In questo contesto, la registrazione di un dominio esattamente coincidente con il marchio di un concorrente, privo peraltro di carattere generico nel settore della birra, è stata ritenuta idonea a creare un rischio di confusione o associazione.
La decisione assume interesse anche perché chiarisce che, ai fini dell’accertamento della mala fede, non è necessario che il registrante abbia espressamente offerto il dominio in vendita al titolare del marchio o abbia posto in essere ulteriori condotte attive di confusione. È sufficiente che il complesso delle circostanze dimostri una registrazione e un utilizzo incompatibili con i diritti anteriori della Ricorrente e idonei a sfruttare l’associazione con il marchio. Il Collegio ha quindi ritenuto soddisfatti tutti e tre i requisiti previsti dal Regolamento per la Risoluzione delle Dispute nel ccTLD “.it” e ha disposto la riassegnazione del nome a dominio 11paralleli.it a favore di CONAD.
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