
🇨🇭 Mediazione e proprietà intellettuale in Svizzera: una possibilità ancora poco utilizzata
by Pierfrancesco C. Fasano
La Svizzera dispone già di un quadro processuale per la mediazione civile. L’Istituto federale della proprietà intellettuale punta a far conoscere questo strumento a imprese e consulenti e a favorire l’incontro con mediatori specializzati.
Che cosa sappiamo della mediazione IP in Svizzera
Una controversia brevettuale può nascere dall’interpretazione di una licenza e mettere in discussione un’intera collaborazione industriale. Una lite tra titolari di marchi può riguardare il rischio di confusione, ma anche l’accesso a nuovi canali distributivi. In entrambi i casi, la mediazione permette di affrontare insieme le pretese giuridiche e le decisioni commerciali che le parti dovranno prendere una volta chiusa la controversia.
È da questa prospettiva che Felix Addor e Sibylle Wenger Berger esaminano lo stato della mediazione IP in Svizzera in un contributo pubblicato sulla rivista sic!. Le prime verifiche dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, IGE, in tedesco) suggeriscono che il ricorso alla mediazione sia ancora poco diffuso, soprattutto nella Svizzera tedesca. Nella primavera del 2025 l’Istituto ha consultato cinque esperti di mediazione e proprietà intellettuale della Svizzera romanda e tedesca. L’indagine ha carattere esplorativo e offre indicazioni sulle prassi professionali (Felix Addor e Sibylle Wenger Berger, «Mediation und IP – Neue Entwicklungen für die Schweiz», sic!, 11/2026, pp. 660–666).
I dati dell’IPI riguardano le decisioni giudiziarie
Per il 2025, l’IPI ha registrato 169 decisioni in materia di proprietà intellettuale portate alla sua conoscenza. Di queste, 110 riguardavano il diritto dei marchi, 29 il diritto d’autore e 18 il diritto dei brevetti. Dodici decisioni provenivano dal Tribunale federale dei brevetti. Le categorie per materia possono sovrapporsi e la rilevazione comprende le decisioni comunicate all’Istituto (Statistiche IPI sulle decisioni giudiziarie)
Per la mediazione delle controversie IP, le verifiche dell’IPI evidenziano una lacuna. Mancano dati rappresentativi sul numero delle procedure, sulla loro durata e sulla percentuale di accordi. Il calo delle nuove cause davanti al Tribunale federale dei brevetti, richiamato dagli autori, può riflettere dinamiche diverse. Una lite può risolversi con un accordo diretto tra le parti, una transazione favorita dal giudice o una mediazione. I dati sulle cause e sulle decisioni giudiziarie, da soli, non permettono di distinguere questi percorsi.
Il ruolo dell’Istituto federale della proprietà intellettuale
L’IPI è un ente federale di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa. È il centro di competenza della Confederazione per brevetti, marchi, design, indicazioni di provenienza e diritto d’autore. In materia di mediazione, l’iniziativa descritta da Addor e Wenger Berger si concentra sull’informazione, sul collegamento tra gli operatori e sullo sviluppo di competenze specialistiche. Per chi si trova di fronte a una lite, questo lavoro può rendere più semplice capire quando ricorrere alla mediazione e come individuare un professionista adatto al caso (Obiettivi strategici dell’IPI).
Come si svolge una mediazione IP in Svizzera
L’avvio e la scelta del mediatore
La mediazione può essere prevista da una clausola contrattuale o concordata a controversia già sorta. È possibile anche tra soggetti privi di un rapporto contrattuale, come il titolare di un brevetto e il presunto contraffattore. Le parti scelgono il mediatore o concordano come nominarlo, quindi definiscono le questioni da affrontare, la lingua, i costi, il calendario e le regole di riservatezza. In una controversia tecnologica, alla preparazione in mediazione si aggiunge la capacità di comprendere come le parti sviluppano, utilizzano e concedono in licenza la tecnologia.
Il confronto sugli interessi e sulle soluzioni
Il mediatore, indipendente e imparziale, facilita il dialogo. Le parti conservano il potere di decidere se e a quali condizioni accordarsi. Dopo aver individuato le questioni da trattare, possono chiarire i rispettivi interessi ed elaborare soluzioni che tengano conto anche della futura relazione commerciale.
Se, per esempio, un produttore ritiene che il licenziatario abbia utilizzato un brevetto oltre il settore autorizzato, il confronto può riguardare sia i corrispettivi pregressi sia le condizioni per il futuro. Un accordo potrebbe estendere la licenza a un nuovo settore, adeguare le royalty e stabilire come verificare l’uso della tecnologia tutelando le informazioni commerciali sensibili.
Il rapporto con il giudizio
Gli articoli 213–218 del Codice di Procedura Civile svizzero disciplinano il raccordo con il procedimento civile. Quando è previsto un tentativo di conciliazione, tutte le parti possono chiederne la sostituzione con una mediazione. In una causa pendente, le parti possono presentare una richiesta comune e il giudice può raccomandare loro di ricorrervi. La mediazione si svolge separatamente dal giudizio ed è riservata. Le dichiarazioni rese durante la mediazione non possono essere utilizzate nel processo (Codice di procedura civile svizzero).
L’accordo e la gestione dei termini
L’intesa raggiunta può essere formalizzata in un accordo contrattuale. Nel quadro dell’articolo 217 CPC, le parti possono chiederne congiuntamente l’approvazione. L’accordo approvato produce gli effetti di una decisione passata in giudicato (Codice di procedura civile svizzero).
Nella mediazione le parti possono disciplinare espressamente la riservatezza e verificare, secondo la legge applicabile, come gestire la prescrizione, le decadenze e l’accesso alle misure cautelari. In una controversia IP, la necessità di conservare una prova o di intervenire prima del lancio di un prodotto può incidere direttamente sul calendario della mediazione. Una clausola contrattuale a più fasi può coordinare negoziazione, mediazione ed eventuale ricorso al giudice o all’arbitro.
I prossimi sviluppi
L’Istituto federale della proprietà intellettuale intende promuovere la conoscenza della mediazione, favorire il collegamento tra gli operatori e contribuire alla specializzazione dei professionisti. Per imprese e consulenti, il risultato concreto sarebbe poter valutare la mediazione fin dalla prima contestazione e individuare un mediatore con competenze adeguate alla materia e alla complessità della controversia.
Da queste priorità si possono immaginare tre sviluppi. Il primo è una formazione specialistica che coinvolga mediatori, avvocati, consulenti in brevetti e responsabili del trasferimento tecnologico. Il secondo è la predisposizione di clausole modello e strumenti di orientamento per valutare la mediazione sia nella redazione dei contratti sia a controversia già insorta. Il terzo è una raccolta volontaria di dati aggregati sulla tipologia delle controversie, sulla durata delle procedure e sui loro esiti, nel rispetto della riservatezza. Una rilevazione di questo tipo aiuterebbe a capire in quali settori si ricorre alla mediazione e in quale fase della controversia viene attivata.
Conclusioni
In una controversia su brevetti, marchi o know-how, il momento in cui si sceglie come gestire la lite coincide spesso con decisioni ancora aperte su investimenti, licenze e rapporti con clienti o partner. Valutare la mediazione in quella fase consente alle parti di verificare se una soluzione condivisa possa tutelare il valore economico dei diritti e dare continuità alla collaborazione, oppure regolarne la conclusione. Il contributo dell’IPI può rendere questa possibilità più accessibile e creare le condizioni per misurarne l’effettivo utilizzo nel tempo



