
🇬🇷 🇮🇹 La Grecia codifica l’ADR: è tempo di un Codice italiano della giustizia complementare?
di Pierfrancesco C. Fasano
La nuova legislazione greca invita a una riflessione più ampia sulla chiarezza, sulla coerenza e sull’accessibilità delle norme che disciplinano la risoluzione extragiudiziale delle controversie civili e commerciali.
Il 15 ottobre 2026, il Parlamento ellenico ha approvato il Codice della risoluzione alternativa delle controversie e altre disposizioni. Pubblicato come legge n. 5344/2026 nella Gazzetta ufficiale greca, serie A, n. 168 del 16 ottobre 2026, il provvedimento riporta l’attenzione su una questione di diretto interesse anche per l’Italia: sarebbe opportuno riunire il crescente insieme di norme in materia di ADR in un quadro legislativo organico?
La riforma greca: un quadro comune per procedure distinte
Il Ministero della Giustizia greco presenta la riforma come l’introduzione di un quadro unitario per arbitrato, mediazione e mediazione giudiziaria. La sua portata supera il semplice riordino normativo: l’obiettivo è modernizzare le procedure e favorirne l’utilizzo concreto.
Nell’arbitrato, il Codice adotta una disciplina unitaria per i procedimenti nazionali e internazionali, secondo il modello «monistico». Nella mediazione, prevede la possibilità di formulare una proposta di soluzione su richiesta delle parti e un maggiore impiego di procedure e verbali digitali. La mediazione giudiziaria riceve una disciplina autonoma e organica; la sessione introduttiva può riguardare tanto la mediazione quanto la mediazione giudiziaria, e cioè la conciliazione.
Il Ministero evidenzia inoltre specifiche garanzie relative alle proposte conciliative. La proposta non viene inserita nel verbale di mancato accordo e non può essere prodotta come prova in giudizio. Dopo la conclusione del processo, tuttavia, una parte può chiedere il raddoppio delle spese processuali poste a carico della parte che abbia rifiutato una proposta identica o sostanzialmente simile alla decisione giudiziale.
L’insegnamento più generale riguarda la coerenza legislativa. Metodi differenti possono appartenere a un sistema riconoscibile, conservando la propria funzione e identità procedurale.
Il parallelo con l’Italia: questioni comuni, soluzioni differenti
Il rapporto tra proposta del mediatore e successivo giudizio è ben noto agli operatori italiani. L’articolo 13 del decreto legislativo n. 28/2010 collega al rifiuto della proposta specifiche conseguenze sulle spese quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al suo contenuto. Tali conseguenze possono riguardare anche la parte vittoriosa che abbia rifiutato la proposta e comprendono un ulteriore versamento a favore dello Stato.
Il meccanismo greco descritto dal Ministero va quindi confrontato con quello italiano tenendo conto delle rispettive specificità: presupposti e conseguenze non sono sovrapponibili.
Più in generale, entrambi gli ordinamenti affrontano la questione del raccordo tra risoluzione consensuale delle controversie e tutela giurisdizionale. La qualità di questo raccordo è determinante. Le parti devono poter comprendere quando la partecipazione sia obbligatoria, quali decisioni restino volontarie, quali informazioni siano riservate e come la condotta tenuta nel procedimento possa incidere sul successivo giudizio.
L’arbitrato pone questioni differenti. L’arbitro decide la controversia; il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo. La negoziazione assistita da avvocati presenta un’ulteriore struttura peculiare.
Qualsiasi quadro legislativo comune deve preservare queste differenze.
Il mosaico normativo italiano in continua espansione
L’Italia ha sviluppato un insieme significativo di norme in materia di ADR civile e commerciale. Le principali fonti restano, tuttavia, distribuite tra diversi testi.
La mediazione è disciplinata principalmente dal decreto legislativo n. 28/2010.
La negoziazione assistita trova il proprio fondamento nel decreto-legge n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014.
L’arbitrato è regolato principalmente dal Libro IV, Titolo VIII, del codice di procedura civile.
Le ADR dei consumatori dispongono di una disciplina distinta negli articoli 141 e seguenti del Codice del consumo.
Ulteriori livelli normativi derivano dalle disposizioni attuative e dalle riforme successive. Il decreto ministeriale n. 150/2023 disciplina, tra l’altro, gli organismi di mediazione, gli enti di formazione e le indennità. Il decreto legislativo n. 149/2022 ha introdotto modifiche di ampia portata, cui è seguito il decreto legislativo n. 216/2024, specificamente dedicato alla mediazione e alla negoziazione assistita.
Ogni intervento può perseguire un obiettivo legittimo e utile. Il loro effetto cumulativo impone però agli operatori di orientarsi in una rete sempre più articolata di fonti primarie, regolamenti, modifiche e disposizioni transitorie.
Per avvocati, professionisti neutrali, responsabili della gestione dei procedimenti e imprese, questa frammentazione produce conseguenze concrete.
Individuare la procedura appropriata richiede anche di stabilire quali norme siano applicabili, come interagiscano e se interventi successivi abbiano modificato il quadro originario.
L’accessibilità della legislazione è, dunque, una componente dell’effettivo accesso alla giustizia.
Un testo unico o un Codice della giustizia complementare?
La riforma greca offre un’occasione tempestiva per valutare l’adozione, anche in Italia, di un Testo unico in materia di ADR civile e commerciale oppure di un più ambizioso Codice della risoluzione alternativa delle controversie o della giustizia complementare.
Un testo unico potrebbe rendere più agevole individuare e applicare la normativa vigente.
Un codice potrebbe spingersi oltre, definendo principi comuni e coordinando le interazioni tra le diverse procedure.
Si tratta di progetti legislativi differenti, che richiedono una scelta chiara sull’ampiezza della riforma sostanziale che si intende realizzare.
L’espressione «giustizia complementare» assume un particolare valore come criterio di politica legislativa. Riconosce il contributo dei diversi metodi di risoluzione delle controversie accanto alla giurisdizione, in un sistema nel quale la tutela giudiziaria resta disponibile secondo quanto previsto dalla legge.
Un codice utile dovrebbe combinare principi comuni e discipline distinte per i singoli metodi. La parte generale potrebbe riguardare la scelta informata, la correttezza del procedimento, l’indipendenza, l’imparzialità, la riservatezza, la competenza professionale e la proporzionalità delle procedure, con eccezioni espressamente individuate.
Sezioni dedicate potrebbero poi preservare le caratteristiche specifiche della mediazione, della negoziazione assistita e dell’arbitrato, assicurando un coordinamento espresso con le discipline consumeristiche e settoriali.
Particolare attenzione dovrebbe essere riservata ai punti di raccordo: adempimenti preliminari all’azione giudiziaria; prescrizione e decadenza; tutela cautelare; efficacia esecutiva degli accordi e dei lodi; partecipazione telematica; spese e incentivi; passaggio dalle procedure consensuali alla decisione della controversia. È spesso in questi snodi che l’incertezza genera costi evitabili.
La coerenza normativa come servizio concreto agli utenti
La codificazione dovrebbe offrire qualcosa di più di una comoda raccolta di disposizioni. Il suo valore risiederebbe in definizioni più chiare, rinvii coerenti, norme transitorie coordinate e una struttura capace di accogliere le modifiche future.
Per gli organismi ADR e gli enti di formazione, un quadro organico potrebbe inoltre favorire una preparazione professionale più coerente. Gli operatori sarebbero nelle condizioni di illustrare meglio le opzioni disponibili, individuarne i limiti e assistere le parti nella scelta del procedimento appropriato.
L’iniziativa greca merita attenzione in Italia proprio per questa ragione. La progressiva approvazione di singole disposizioni in materia di ADR rende sempre più utile una revisione sistematica. Un testo unico, o un Codice della giustizia complementare, potrebbe offrire ai professionisti del diritto e agli utenti un percorso più chiaro attraverso la normativa.
Il successo dell’intervento andrebbe misurato sul piano pratico: nella capacità delle parti di comprendere le proprie opzioni, nella maggiore certezza con cui gli operatori possono applicare le regole e nella possibilità di indirizzare ciascuna controversia verso la sede appropriata, riducendo gli ostacoli procedurali.



