
🇵🇱La Mediazione in Polonia: un sistema maturo alla ricerca della sua piena affermazione
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- 2 giorni fa
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di Pierfrancesco C. Fasano
Tra riforme legislative, nuovi incentivi e una crescente professionalizzazione, la Polonia rappresenta oggi uno dei laboratori più interessanti per comprendere come si possa costruire una vera cultura della mediazione. Ma il dato più sorprendente è un altro: nonostante un quadro normativo tra i più completi d’Europa, la mediazione continua ad essere utilizzata solo in una minima parte delle controversie civili e commerciali.
Una storia giovane con solide fondamenta
Se si osserva l’evoluzione della mediazione nei diversi ordinamenti europei, la Polonia costituisce un caso particolarmente interessante.
La disciplina moderna nasce dopo la transizione democratica del 1989, inizialmente nell’ambito penale, per poi estendersi progressivamente al diritto civile, commerciale, familiare, del lavoro e persino al diritto amministrativo.
Oggi il sistema polacco dispone di una disciplina estremamente articolata, distribuita tra numerose leggi speciali e il Codice di Procedura Civile, senza però aver mai adottato una legge organica dedicata esclusivamente alla mediazione.
Il risultato è un quadro normativo sorprendentemente completo, che negli ultimi anni è stato ulteriormente rafforzato attraverso continui interventi legislativi.
Il vero problema non è la legge, ma il suo utilizzo
Paradossalmente, la Polonia dimostra che una buona legislazione non è sufficiente.
Ogni anno milioni di controversie vengono introdotte davanti ai tribunali.
Di queste, soltanto una percentuale estremamente ridotta viene effettivamente indirizzata verso la mediazione.
Secondo i dati riportati nello studio, appena circa l’1% delle controversie civili viene mediato.
È il fenomeno che ormai molti studiosi europei definiscono “Mediation Paradox”:
quando le parti partecipano realmente alla mediazione, le probabilità di raggiungere un accordo sono elevate; il problema è convincerle ad arrivarci.
In altre parole, la difficoltà non riguarda l’efficacia dello strumento, bensì il suo utilizzo.
Una delle riforme più interessanti d’Europa
Nel 2025 il legislatore polacco ha introdotto una modifica destinata probabilmente ad influenzare anche altri ordinamenti europei.
Per le controversie derivanti dai contratti di costruzione il giudice deve ora disporre il rinvio in mediazione.
Non si tratta ancora di una mediazione obbligatoria nel senso tradizionale del termine, ma rappresenta il primo settore nel quale il rinvio giudiziale diventa sostanzialmente automatico.
L’obiettivo è evidente:
ridurre il contenzioso;
abbreviare i tempi di definizione delle liti;
evitare i pesanti effetti economici delle lunghe cause nel settore edilizio.
Se i risultati saranno positivi, è probabile che il modello venga progressivamente esteso ad altri ambiti del diritto commerciale.
Dal consenso espresso al consenso presunto
Un’altra innovazione merita particolare attenzione.
Nel sistema tradizionale il giudice proponeva la mediazione e le parti dovevano accettarla.
La nuova disciplina compie un piccolo ma significativo cambiamento culturale.
Oggi il silenzio della parte equivale ad accettazione.
Sarà quindi necessario opporsi espressamente al rinvio in mediazione; in mancanza di opposizione, il procedimento proseguirà automaticamente.
È una tecnica legislativa molto interessante, perché mantiene formalmente il principio della volontarietà, ma modifica profondamente il comportamento delle parti.
Anche gli avvocati diventano protagonisti
La riforma non interviene soltanto sulle parti.
Viene rafforzata anche la responsabilità processuale di chi rifiuta senza giustificazione la mediazione.
Parallelamente, il legislatore continua a valorizzare il ruolo degli avvocati.
Anche in Polonia, infatti, i difensori hanno il dovere deontologico di informare il cliente circa gli strumenti ADR disponibili.
Lo studio evidenzia però come tale obbligo sia ancora scarsamente applicato nella pratica e, soprattutto, privo di efficaci meccanismi sanzionatori.
È una situazione che ricorda quella di molti altri ordinamenti europei.
Riservatezza estesa e rafforzata
Tra gli aspetti maggiormente apprezzabili del sistema polacco vi è la disciplina della riservatezza.
Il procedimento è coperto dal segreto.
Non soltanto il mediatore, ma anche avvocati, consulenti e ogni altro partecipante sono vincolati all’obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni acquisite durante la procedura.
Esiste inoltre una previsione rara nel panorama europeo.
Le parti possono autorizzare espressamente il mediatore a testimoniare su specifici fatti emersi durante la mediazione, derogando volontariamente all’obbligo di riservatezza.
Si tratta di una scelta che aumenta la flessibilità del sistema pur preservando il carattere fiduciario della procedura.
Accordi facilmente eseguibili
Gli accordi raggiunti in mediazione possono essere omologati dal giudice.
Una volta approvati, producono effetti analoghi a quelli di una transazione giudiziale e possono essere direttamente eseguiti.
L’intervento del tribunale rimane limitato a casi eccezionali:
violazione della legge;
contrasto con l’ordine pubblico;
manifesta incoerenza del contenuto dell’accordo.
La qualità dei mediatori: la sfida dei prossimi anni
Uno degli aspetti più dibattuti riguarda la professionalizzazione dei mediatori.
Attualmente non esiste ancora un sistema nazionale di accreditamento obbligatorio.
Per questo motivo il Ministero della Giustizia ha avviato la creazione del Registro Nazionale dei Mediatori, destinato a raccogliere informazioni su formazione, specializzazioni, competenze linguistiche ed esperienza professionale.
Parallelamente è allo studio una riforma molto più ampia che potrebbe introdurre:
requisiti uniformi di accesso;
esami nazionali;
formazione obbligatoria;
vigilanza sugli organismi di mediazione;
standard omogenei su tutto il territorio nazionale.
È una direzione che molti Paesi europei stanno osservando con grande interesse.
Una lezione che riguarda tutta l’Europa
L’esperienza polacca offre una riflessione che va ben oltre i confini nazionali.
Per molti anni il dibattito europeo si è concentrato soprattutto sulle riforme legislative.
La Polonia dimostra invece che:
una normativa moderna è indispensabile;
ma non basta.
Occorrono contemporaneamente:
magistrati realmente orientati al rinvio in mediazione;
avvocati preparati e convinti dello strumento;
organismi credibili;
mediatori qualificati;
adeguata formazione universitaria;
fiducia da parte di cittadini e imprese.
In altre parole, serve costruire una cultura della mediazione, non soltanto una disciplina della mediazione.
Le prospettive
Le recenti riforme mostrano chiaramente che il legislatore polacco intende incrementare in modo significativo il ricorso agli strumenti ADR.
L’introduzione del rinvio obbligatorio in alcune materie, il rafforzamento degli incentivi economici, la futura professionalizzazione dei mediatori e il crescente coinvolgimento degli avvocati rappresentano tasselli di una strategia coerente.
Per gli operatori italiani l’esperienza polacca è particolarmente interessante.
L’Italia ha sviluppato negli ultimi quindici anni un modello fondato sulla mediazione demandata dal giudice e sulla mediazione obbligatoria in numerose materie; la Polonia sta invece sperimentando soluzioni differenti, ma animate dal medesimo obiettivo: trasformare la mediazione da istituto marginale a componente ordinaria dell’amministrazione della giustizia civile.
Osservare questi percorsi comparati consente di comprendere come il futuro dell’ADR europeo non dipenderà soltanto dalle norme, ma dalla capacità degli ordinamenti di creare fiducia, competenza e una reale propensione alla composizione consensuale delle controversie.




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